Il Tribunale, su richiesta dell’interessato o del difensore, può disporre la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i LPU (Lavori di Pubblica Utilità), ex art.186 comma 9 bis e art.187 comma 8 bis del Codice della Strada, indicandone la durata e l’Ente (convenzionato con un Tribunale), individuato dall’imputato o dal suo difensore.
Ministero della Giustizia - Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità